DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
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L'importanza del DVR
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 15.000.
Cosa deve contenere il DVR?
l Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.
Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.
Domande Frequenti
Cos’è il DVR?
ll DVR è obbligatorio per tutte le aziende?
- stagista;
- soggetto sottoposto a formazione;
- tirocinante;
- lavoratore a chiamata;
- socio lavoratore di azienda
Chi redige il DVR?
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico Competente (MC) ove presente
Chi firma il DVR?
Il datore di lavoro può avvalersi si altre figure per effettuare la valutazione dei rischi?
Cosa deve contenere un DVR?
- valutazione dei rischi con specifica dei criteri adottati per il suo svolgimento;
- indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
- programma con misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze necessarie);
- nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente (ove previsto) che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- mansioni dei lavoratori.
Dove deve essere custodito il DVR?
- su supporto cartaceo;
- su supporto informatico;
Chi può accedere al DVR?
Quali sono i tempi di elaborazione del DVR?
Con quale tempistica va aggiornato il DVR?
- modifiche al processo lavorativo, come introduzioni di nuovi macchinari;
- cambio di titolare, o di una delle figure responsabili della sicurezza;
- gravi infortuni che mettano in evidenza nuove fonti di rischio;
- gravi infortuni che richiedano una rivalutazione delle fonti di rischio presenti;
Sono previste sanzioni per la mancata o irregolare redazione del DVR?
- Sanzioni da 3.000 € a 15.000 € a carico del datore di lavoro;
- Pene detentive fino ad 8 mesi per il datore di lavoro.