DVR - Documento di Valutazione dei Rischi

L'importanza del DVR

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. 

La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 15.000.

Cosa deve contenere il DVR?

l Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.

Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.

Domande Frequenti

Cos’è il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ove viene trattato agli articoli 17 e 28 del D.Lgs 81/08

ll DVR è obbligatorio per tutte le aziende?

L’obbligo nella redazione verte per tutte le aziende con almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro, anche nel caso in cui l'unico lavoratore sia:
  • stagista;
  • soggetto sottoposto a formazione;
  • tirocinante;
  • lavoratore a chiamata;
  • socio lavoratore di azienda

Chi redige il DVR?

La figura preposta è il Datore di Lavoro, che deve provvedere alla redazione dopo aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda. Questo deve avvenire previa consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e in collaborazione con:
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Medico Competente (MC) ove presente

Chi firma il DVR?

La firma più importante da apporre è quella del Datore di Lavoro. Tuttavia per attestare l'avvenuta collaborazione è raccomandabile che nel DVR siano presenti anche le firme di RSPP, MC (ove nominato) e RLS

Il datore di lavoro può avvalersi si altre figure per effettuare la valutazione dei rischi?

Durante la redazione del DVR bisogna analizzare ogni aspetto, fase, attrezzatura, impianto, coinvolto nel processo lavorativo o presente in azienda, valutando se esso è fonte di eventuali rischi che potrebbero cagionare danni, individuare le giuste misure di sicurezza da applicare per eliminarlo e le procedure per mettere in atto le stesse. Laddove il datore di lavoro decide di ricoprire il ruolo di RSPP, generalmente si avvale della consulenza di un Tecnico Esperto in affiancamento nella redazione del detto documento. Resta saldo che l’obbligo e la responsabilità in capo alla valutazione dei rischi siano sempre sul datore di lavoro.

Cosa deve contenere un DVR?

Ai sensi dell'art 28 del D.Lgs 81/08 deve essere riportata data certa (sia della valutazione che del documento), e poi essere comprensivo dei seguenti contenuti obbligatori:
  • valutazione dei rischi con specifica dei criteri adottati per il suo svolgimento;
  • indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
  • programma con misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze necessarie);
  • nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente (ove previsto) che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • mansioni dei lavoratori.

Dove deve essere custodito il DVR?

Sicuramente sul luogo di lavoro cui fa riferimento la valutazione dei rischi, secondo le modalità prescritte nel D.Lgs 81/08, che prevede la possibilità di conservazione:
  • su supporto cartaceo;
  • su supporto informatico;

Chi può accedere al DVR?

Secondo il D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS, a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia, anche su supporto digitale

Quali sono i tempi di elaborazione del DVR?

Inizialmente gli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08 stabilivano che in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro doveva provvedere ad effettuare la valutazione elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'azienda. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della legge 161/14, i termini sono cambiati, definendo che il datore di lavoro è obbligato a dare immediatamente evidenza dei rischi e pericoli presente, alla costituzione di una nuova azienda.

Con quale tempistica va aggiornato il DVR?

La normativa in vigore indica chiaramente i casi in cui le operazioni di revisione e aggiornamento del DVR diventano obbligatorie e sanzionabili, ovvero in presenza di:
  • modifiche al processo lavorativo, come introduzioni di nuovi macchinari;
  • cambio di titolare, o di una delle figure responsabili della sicurezza;
  • gravi infortuni che mettano in evidenza nuove fonti di rischio;
  • gravi infortuni che richiedano una rivalutazione delle fonti di rischio presenti;
Tuttavia, vista l'entità delle sanzioni in caso di irregolarità o mancanze, è opportuno non tralasciare il proprio DVR e provvedere a tenerlo costantemente in regola, dunque, è consigliabile provvedere all'aggiornamento all'incirca ogni anno, per assicurarsi di stare sempre al passo con eventuali cambiamenti normativi.

Sono previste sanzioni per la mancata o irregolare redazione del DVR?

In caso di controllo da parte degli organi preposti (Ispettorato del Lavoro, ASL, INPS, INAIL, Vigli del Fuoco) si rischiano i seguenti provvedimenti:
  • Sanzioni da 3.000 € a 15.000 € a carico del datore di lavoro;
  • Pene detentive fino ad 8 mesi per il datore di lavoro.
Tuttavia, vista l'entità delle sanzioni in caso di irregolarità o mancanze, è opportuno non tralasciare il proprio DVR e provvedere a tenerlo costantemente in regola, dunque, è consigliabile provvedere all'aggiornamento all'incirca ogni anno, per assicurarsi di stare sempre al passo con eventuali cambiamenti normativi.

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